In attuazione dell’articolo 43 del decreto Cura Italia, i fondi saranno erogati alle aziende per potenziare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro sostenendo la continuità dei processi produttivi, come prevede anche il protocollo d’intesa sottoscritto il 14 marzo da sindacati e associazioni di categoria
In attuazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto legge n. 18 dello scorso 17 marzo, che ha varato nuove misure straordinarie per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, l’Inail ha trasferito 50 milioni di euro a Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. I fondi saranno erogati alle aziende per potenziare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale e potrebbero essere utilizzati anche per sostenere il processo di riconversione industriale delle aziende impegnate nelle nuove produzioni di dispositivi.
Alle imprese produttrici destinati altri 50 milioni di euro. Questa misura si aggiunge a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto Cura Italia, che autorizza il commissario straordinario, attraverso Invitalia, a erogare 50 milioni di euro alle imprese produttrici per assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (dpi) e dei dispositivi medici necessari per fare fronte all’emergenza.
Le richieste devono essere accompagnate dalla documentazione che attesta il rispetto dei parametri di sicurezza.Nel frattempo l’Inail ha già ricevuto moltissime richieste di validazione straordinaria e in deroga di dpi. Purtroppo, però, la maggior parte riguarda mascherine “artigianali” che non rispondono ai requisiti richiesti dalle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza degli operatori e ovviamente non possono essere validate positivamente dall’Inail, perché prive delle prove e dei risultati attestanti l’esistenza dei parametri di sicurezza.
I requisiti sono quelli indicati nelle istruzioni operative del 19 marzo. Quasi tutti i dpi sottoposti all’esame dell’Istituto, in particolare quelli delle vie respiratorie, rientrano tra quelli di III categoria e possono essere validati solo se rispettano i requisiti di sicurezza prescritti dalle istruzioni operative dello scorso 19 marzo, presenti sul sito dell’Inail. Le semimaschere filtranti FFP2 e FFP3, in particolare, devono garantire i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (UNI EN 149:2009 o standard internazionali equipollenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare elevate e affidabili prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano. Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, per la cui validazione è competente l’Istituto superiore di sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori.