Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione:

il decreto n.12 del 17/03/2020 prevede, all’articolo 68, la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Rottamazione ter e saldo e stralcio:

per quanto riguarda le procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all’agenzia della riscossione, nello stesso articolo del decreto è previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» originariamente previsto in data 28 febbraio 2020, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018).

Sospensione dei termini per accertamenti e controllo:

il dettato dell’art. 67 prevede la sospensione – dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 – dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Dunque coerentemente con quanto già anticipato dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, su tutto il territorio nazionale, sono sospesi l’esecuzione di verifiche, controlli fiscali e in materia di lavoro, fatti salvi i casi di indifferibilità o di urgenza.

Le scadenze non sospese:

Ad oggi, risultano non sospese una serie di scadenze di versamenti, che potrebbero ricadere nel periodo oggetto di “isolamento”, teso a contrastare l’emergenza epidemiologico.

Ci si riferisce, in particolare, all’ assenza della previsione di una proroga per i versamenti, dell’unica rata o per le rate successive (qualora sia stato previsto il pagamento in forma rateale), afferenti a:

In attesa di ulteriori chiarimenti o modifiche normative, tutti i versamenti su esposti dovranno essere adempiuti.

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