Vi informiamo che nella GU del 25 marzo 2020 n. 79, è stato pubblicato il DL n.19 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto, che è stato anticipato in conferenza stampa tenuta il 24 marzo scorso dal Premier Conte, prevede ulteriori misure governative, urgenti, per combattere la diffusione del CODIV-19. Gli aspetti del nuovo decreto vanno in tre direzioni:


Art.1: l’articolo 1 contiene un lungo elenco di misure che possono essere adottate per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, sia a livello locale che per tutto il territorio nazionale. Importante e doverosa precisazione è che queste misure straordinarie devono essere temporanee ed avere, di volta in volta, una durata non superiore a 30 giorni, ancorché reiterabili più volte, al massimo fino al 31 luglio (periodo per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020).

Art.1 secondo comma – principi di adeguatezza e proporzionalità vengono sanciti i principi di adeguatezza e proporzionalità che devono ispirare ogni sorta di intervento restrittivo, tra quelli elencati nelle successive lettere da a) ad gg): trattasi di disposizioni che già conosciamo, per buona parte già in vigore, ma che in tal modo verranno puntualmente catalogate da una fonte normativa di rango primario.

Art.1 secondo comma: (Rapporti tra Esecutivo e Parlamento) viene ribadito ciò che già veniva previsto dall’art. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito dalla legge n. 13/2020: le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica continueranno ad essere adottate con lo strumento normativo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

Nei casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le misure elencate all’art. 1 potranno ancora essere adottate dal Ministro della Salute, ovvero dalle singole Regioni e resteranno efficaci per non oltre sette giorni.

Art.2 terzo comma: sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi D.L. n. 6/2020, nonché sulla base degli atti normativi prodotti dal Ministro della Salute e dalle singole Regioni.

Per quanto concerne le misure in corso, viene confermata l’applicazione di quelle già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legge, mentre le altre misure (ad esempio le ordinanze regionali e comunali) ancora vigenti alla stessa data, continueranno ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni e, entro tale termine, sono sottoposte a verifica di persistente adeguatezza e proporzionalità, come sancito dal citato art. 1, co. 2.

Come espressamente evidenziato dallo stesso Premier nella sopra citata conferenza stampa, i provvedimenti emanati in attuazione del nuovo decreto, oltre alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, saranno immediatamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia. Peraltro, il presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato dovrà riferire mensilmente alle camere sulle misure adottate ai sensi del medesimo decreto.

Art.3: – Le misure di carattere regionale o comunale– Sancisce l’iter normativo che le regioni e i Sindaci dei comuni devono osservare per produrre i propri atti normativi contenenti misure urgenti per il contenimento dell’epidemia, valide a livello locale.
L’efficacia delle misure adottate avrà un limite temporale di sette giorni ed entro ventiquattro ore dalla loro adozione, verrà formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, per la loro conferma con apposito decreto. Disposizioni analoghe vengono previste anche con riferimento alle ordinanze dei sindaci, con la precisazione che le stesse dovranno essere comunicate alle Regioni per la conferma.

Art.4: – inasprimento impianto sanzionatorio – Prendendo atto, verosimilmente, del carattere poco dissuasivo del sistema punitivo attualmente vigente per i casi di inosservanza delle disposizioni emanate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, l’art. 4 del decreto introduce un sistema sanzionatorio ad hoc per la precipua materia.

In particolar modo, in tutti i casi di mancato rispetto delle previsioni governative già emanate, qualunque ne sia la fonte normativa – nazionale o locale – e salvo che il fatto sia punito come delitto dalla legge penale, la sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 .

Nel decreto, peraltro, viene espressamente previsto che non si applicano le sanzioni contravvenzionali di cui dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Art.4 secondo comma: – violazioni commesse in tema di apertura degli esercizi commerciali  E’ confermata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (oggi prevista all’art. 4 del D.L. n. 6/2020, come modificato dal D.L. n. 14/2020).

Vengono altresì confermati i profili procedurali, che fanno capo alla Legge n. 689/1989, la disciplina generale per i procedimenti sanzionatori amministrativi, nonché la competenza del Prefetto per l’irrogazione della nuova sanzione pecuniaria (oltre a quella accessoria).
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, viene previsto il raddoppio della sanzione amministrativa (che sarà pertanto applicata nelle misure da 800 a 6.000 euro), nonché l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima di 30 giorni.

Viene quindi prevista l’applicazione dell’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale, in luogo della nuova sanzione amministrativa, qualora il soggetto sottoposto alla misura della quarantena perché risultato positivo al virus, dolosamente violi il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora (trattasi di delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Un’ ultima previsione riguarda la violazione ai divieti di circolazione e trasferimento, mediante l’utilizzo di automezzi; in una prima bozza si profilava l’applicazione del sequestro amministrativo del mezzo utilizzato per il trasferimento illegittimo; nella versione ufficiale non viene confermata la misura ablativa, ma introdotta un’aggravante, per cui la misura sanzionatoria viene aumenta di un terzo, arrivando fino ad un massimo di 4.000 euro.

La definizione agevolata– Il trasgressore a cui sia stato notificato il verbale di contestazione per le inosservanze accertate dall’Autorità, potrà estinguere la violazione stessa (prevenendo, in tal modo, l’avvio del procedimento sanzionatorio), versando entro 60 giorni dalla notifica dell’illecito la somma di 800,00 euro, pari al doppio del minimo edittale (per le violazioni “semplici”). – richiamo normativo espresso all’art.16 della Legge n. 689/1981.

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