L’art. 125 del Decreto “Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 19 maggio 2020 , abroga gli art.64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art.30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e prevede il riconoscimento “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.”
Il credito può spettare fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno d’imposta 2020 e riguarda dettagliatamente le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale
- la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Si ricorda che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020, oltre a far rientrare gli acquisti inerenti a detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro, ha chiarito quali siano i dispositivi interessati dall’agevolazione fiscale del credito:
- mascherine chirurgiche
- Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione
- occhiali protettivi
- tute di protezione
- calzari.
Si potrà fruire del credito d’imposta nei seguenti modi:
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione
- cessione del credito ai sensi ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Altrettanto importante è la disposizione che prevede per le cessioni di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale – in via transitoria, dal 19 maggio fino al 31 dicembre 2020 – che l’aliquota IVA sia pari a zero (art.124 del citato decreto).
I beni che beneficiano di questo regime transitorio IVA (tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) sono: Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; cotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;”
Dal 1° gennaio 2021, invece, tali cessioni saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.