L’Inps con il messaggio n. 2584 del 24 giugno (allegato), in attesa della pubblicazione di una specifica circolare, fornisce prime indicazioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori che hanno diritto al riconoscimento delle tutele previste dall’art. 26 “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato” del DL n. 18/2020, vale a dire malattia e degenza ospedaliera.
L’Inps precisa che, per quel che riguarda la categoria dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, rientrano nell’ambito di applicazione della norma soli i lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.
L’art. 26, al comma 1, equipara la quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto.
L’Inps evidenzia che il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e quello della quarantena precauzionale. Quindi, la tutela è riconosciuta a valle di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, per via dell’equiparazione della stessa alla malattia e per via l’obbligo del lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.
L’Inps, inoltre, nel messaggio chiarisce che nulla è cambiato – sotto il profilo previdenziale e contrattuale – in merito alla specifica tutela prevista in caso di malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori, incluso l’eventuale diverso rischio specifico indennizzato a talune categorie di lavoratori. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico Inps, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore e, se prevista, si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, specificamente indicata dai ccnl di riferimento.
La norma esclude il calcolo di questi periodi ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto
L’Inps evidenzia che per il riconoscimento della tutela della malattia in caso di quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante indica gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore presso l’operatore di sanità pubblica e da questo comunicate successivamente all’Inps.
In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso.
L’articolo 26, al comma 2, dispone che per i lavoratori pubblici e privati con patologie di particolare gravità (disabili gravi, immunodepressi, malati oncologici) il periodo di assenza da lavoro – debitamente certificato – è equiparato a degenza ospedaliera.
Nel rinviare al messaggio n. 2584/2020 per le specificità relative alle singole categorie di patologie gravi, segnaliamo che il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, per garantire l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.
L’Inps ricorda che la degenza ospedaliera prevede una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.
Con riferimento alla certificazione sanitaria, l’Istituto precisa che, nelle note di diagnosi, il medico curante deve dare indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica.
Gli uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta, acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.
Anche in tali casi, in attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione,
Il messaggio Inps n. 2584/2020 segnala che in base all’ art. 26, comma 6, in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica
Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sulla base della specifica normativa di riferimento.
Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente al 17 marzo – data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 – sono considerati validi anche i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica
L’Inps chiarisce che sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla data di entrata in vigore del decreto, anche i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.
L’Istituto precisa che per la tutela prevista per i lavoratori con particolari tipologie di gravità (art. 26 comma 2), l’equiparazione del periodo di assenza alla degenza ospedaliera, è considerato valido il certificato pervenuto entro l’anno di prescrizione.
Segnaliamo che il messaggio n. 2584/2020 ha un allegato “Gestione delle certificazioni per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’art. 26 del D.L. 18 del 2020, nei casi di pagamento a conguaglio o diretto.” che raccomandiamo di leggere in quanto utile per la gestione delle singole fattispecie di certificazione per eventi precedenti e/o successivi al 17 marzo 2020.