L’Inail con la circolare del 20 maggio 2020 n. 22 (allegata) aggiorna la posizione che aveva assunto con la circolare n. 13/2020 in merito alla tutela infortunistica ai colpiti da coronavirus.

L’Istituto richiamando l’art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha anzitutto chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Fornendo una disanima della giurisprudenza L’Inail trae la conclusione che possa escludersi una responsabilità civile o penale dell’impresa che abbia adottato tutte le misure di sicurezza previste nei protocolli nazionali e regionali.

Altro tema affrontato è l’attivazione dell’azione di regresso, vale a dire la rivalsa dell’Istituto sull’impresa, che sarà attivato dall’Inail se non in casi di imputabilità «a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno».

L’istituto prosegue affermando “In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro

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