Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 (Allegato) con cui sono state previste delle ulteriori misure in tema di:
- trattamenti di integrazione salariale
- proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
Il provvedimento prevede:
- la possibilità per i datori di lavoro di tutti i settori di fruire delle ulteriori quattro settimane di integrazione salariale (decreto legge 19 maggio 2020 n. 34) anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020 previo aver fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso di quattordici settimane. Pertanto la durata massima di utilizzo degli strumenti straordinari di integrazione salariale è stata portata a diciotto settimane.
- in caso di errata presentazione della domanda per trattamenti diversi da quelli a cui i datori di lavoro avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, è data la possibilità di presentare la domanda, a pena di decadenza, nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.
- in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo delle prestazioni entro la fine del mese successivo a quello in cui si è collocato il periodo di integrazione salariale.
- i termini per la presentazione delle domande per il reddito di emergenza sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020.
- dal 15 luglio al 15 agosto 2020 sono prorogati i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.