Il Parlamento lo scorso 24 aprile ha convertito in legge il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, Confindustria ha anticipato un commento sulle modifiche di interesse dell’area lavoro qui di seguito sono riportate.
Confindustria 28 aprile 2020
Il 24 Aprile 2020 l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Si segnalano le principali novità intervenute.
ARTICOLO 19 “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”
L’articolo 19 prevede la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa – a partire dal 23 febbraio 2020 – per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un massimo di nove settimane.
Con riferimento alla procedura di consultazione sindacale, al comma 2 rileviamo l’importante novità apportata dalla legge di conversione del decreto legge n. 18/2020 che elimina l’inciso “fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”.
La previsione iniziale aveva creato forti dubbi interpretativi e di applicazione e Confindustria era intervenuta presso le sedi opportune al fine di eliminare e comunque temporaneamente limitare gli effetti derivanti dalla disposizione in commento.
Con la conversione in legge, possiamo confermare che i datori di lavoro che presentano domanda di cigo covid 19 e di assegno ordinario covid 19 sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, relativo alla procedura di informazione e consultazione sindacale, nonostante la comparsa su alcune testate giornalistiche di articoli che sollevano dubbi su alcuni di questi aspetti.
Per il resto la norma è sostanzialmente invariata: il periodo di fruizione della cigo e quello relativo all’assegno ordinario sono considerati neutri ai fini del decorso del tempo, vale a dire non concorrono al computo della durata massima complessiva propria di ogni trattamento (biennio mobile, quinquennio mobile).
Non opera il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili (che va garantito durante la fruizione di un ordinario trattamento di cigo) e non è dovuto il contributo addizionale in caso di fruizione di cigo e assegno ordinario.
Per accedere ai trattamenti in questione non è richiesto il requisito in capo al lavoratore relativo al possesso dei 90 giorni di effettivo lavoro.
Segnaliamo per completezza che anche a seguito di nostre sollecitazioni, con l’entrata in vigore dell’art 41 del DL n. 23 del 2020, l’integrazione salariale in commento può essere riconosciuta anche ai lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio fino al 17 marzo 2020.
Le domande di cigo covid19 e di assegno ordinario covid19 possono essere presentate fino al 4°mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.
Le modalità di presentazione e del relativo iter di autorizzazione sono state molto semplificate in quanto non è necessario allegare la relazione tecnica né elementi attestanti le probabilità di ripresa dell’attività lavorativa. È possibile per tutti i datori di lavoro richiedere il pagamento diretto con modalità più semplici in quanto non viene richiesta la documentazione attestante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
A seguito di nostre richieste, l’Inps ci ha informalmente comunicato che:
· in caso di fruizione dei trattamenti previsti dall’articolo 19 applica la circolare n. 58/2009 nel senso che il limite massimo delle 9 settimane viene computato con riferimento alle singole giornate di riduzione/sospensione dell’attività lavorative e non con riferimento alla settimana.
· relativamente alla questione del mancato riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare (ANF) da parte del FIS in caso di erogazione dell’assegno ordinario è in corso un approfondimento con il Ministero del Lavoro.
La legge di conversione ha, infine, inserito il comma 10 bis che prevede la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi di cigo covid19 o di assegno ordinario covid19 per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni dell’allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.
ARTICOLO 19 BIS “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”
Una delle novità più rilevanti, in materia di lavoro, introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è quella recata dall’art. 19 bis che, in deroga alle norme vigenti, consente alle imprese nelle quali sono operanti sospensioni del lavoro o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione COVID 19, o comunque riconducibile a tale evento, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato o di somministrazione a termine.
La disposizione appare particolarmente opportuna laddove il regime di cassa integrazione COVID 19, nella maggior parte dei casi, non è stato determinato da una scelta dell’impresa ma è stata conseguenza delle misure restrittive introdotte dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
In difetto di questa disposizione molte imprese avrebbero dovuto interrompere il rapporto con personale già “sperimentato”, perdendo l’occasione di poterlo impiegare al momento della ripresa produttiva.
La disposizione di legge non specifica se la durata della proroga o del rinnovo possa andare oltre il periodo previsto di cassa integrazione ma, venuto meno l’intervento dell’ammortizzatore, viene meno anche il divieto di ricorso alle forme di lavoro flessibili previsto dalle norme vigenti e, dunque, è ragionevole concludere che la durata dei contratti possa andare oltre il periodo della cassa integrazione.
La disposizione in esame deroga anche all’osservanza dell’intervallo tra un contratto e il successivo (il c.d. “stop and go”), che pertanto facilità l’utilizzo di questi contratti.
Resta, comunque, la necessità di apporre una delle “causali” di legge in ogni caso di rinnovo e nel caso in cui la proroga oltrepassi il limite dei 12 mesi di durata.
La formulazione della disposizione, tenendo conto anche del testo della rubrica che accompagna l’articolo 19 bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine), lascia intendere che la deroga si applichi a tutte le ipotesi di proroghe o rinnovi intervenute sin dal momento della pubblicazione in GU del decreto legge n.18/2020. Stiamo comunque chiedendo che intervenga un opportuno chiarimento sul punto, nelle circolari ministeriali di prossima emanazione.
ARTICOLO 20 “Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria”
L’articolo 20 prevede la possibilità per le imprese che abbiano in corso un programma di integrazione salariale straordinario con relativo trattamento di presentare domanda di cigo con causale “Emergenza covid 19 nazionale sospensione cigs” per un massimo di 9 settimane.
La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario covid 19 è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento CIGS in corso.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 8 del 2020 ha chiarito che per sospendere la CIGS in corso è necessario presentare apposita richiesta all’interno del canale di comunicazione attivo sulla piattaforma CIGSONLINE, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del relativo programma.
Sono ritenute valide anche le richieste inoltrate all’indirizzo della Divisione IV del Ministero del Lavoro: dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o all’indirizzo PEC dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it.
È comunque preferibile utilizzare il canale di comunicazione attivo sulla piattaforma CIGSONLINE.
Per quanto
riguarda le richieste di sospensione per i trattamenti di CIGS per aree di
crisi industriale complessa, (art. 44, co.11-bis, d.lgs. n. 148/15),
l’indirizzo PEC di riferimento della Divisione III del Ministero del Lavoro è: dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it,
ed anche in questo caso è necessario indicare la data da cui decorre la
sospensione della CIGS e la data di ripresa del relativo programma.
A seguito della
richiesta dell’impresa, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
adotta un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del
trattamento CIGS, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova
data finale dell’originario trattamento CIGS.
La circolare del
Ministero del Lavoro segnala, altresì, che in considerazione della situazione
emergenziale, l’articolo 20, al comma 4 prevede, temporaneamente, la non
applicabilità dei termini procedimentali sull’espletamento dell’esame congiunto
per accedere alla cigs e di presentazione delle nuove istanze cigs.
ARTICOLO 22 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”
L’articolo 22
prevede che, a seguito degli effetti prodotti dall’emergenza covid19, le
Regioni e Province autonome possono riconoscere – previo accordo concluso con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale – trattamenti di cassa integrazione in deroga a decorrere dal 23
febbraio 2020, fino a nove settimane, 2020, ai datori di lavoro per i quali non
trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia
di sospensione o riduzione di orario.
Sul punto
segnaliamo la prima importante novità che riguarda l’accordo sindacale.
La legge di
conversione ha modificato la disposizione esistente prevedendo che l’accordo
non è richiesto né per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti
né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai
provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, (tra questi, naturalmente, rientrano anche quelli c.d. multi
localizzati, vale a dire con unità produttive e/o operative, site in cinque o
più regioni o province autonome sul territorio nazionale, limitatamente alle
ipotesi di chiusura attività).
I trattamenti in
deroga sono concessi con apposito decreto dalle Regioni e dalle Province
autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle
sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all’INPS per la verifica e il
pagamento diretto da parte di quest’ultimo.
Segnaliamo che, anche a seguito di nostre sollecitazioni, con l’entrata in vigore dell’art 41 del DL n. 23 del 2020, la cassa integrazione in deroga può essere riconosciuta anche ai lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio fino al 17 marzo 2020.
Il Ministero
del Lavoro con la circolare n. 8 del 2020 ha fornito alcune importanti
precisazioni da noi richieste.
Rimane ferma la
possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del
trattamento di cassa integrazione ordinaria, di continuare a ricorrere alle
causali previste a legislazione vigente per l’intervento straordinario di
integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015.
Tuttavia, queste
imprese, in alternativa, possono accedere al trattamento in deroga in quanto,
avendo accesso esclusivamente alla CIGS, non possono accedere alla CIGO
covid19.
Inoltre, ci è
stato confermato dal Dicastero che i datori di lavoro che hanno accesso solo
alla cigs e che ne stanno fruendo possono richiedere al Ministero del Lavoro la
sospensione del provvedimento autorizzatorio per accedere alla cig in deroga
per covid 19 (non potendo, per l’appunto richiedere cigo covid19).
Con riferimento
alle imprese plurilocalizzate, il Ministero del Lavoro ha chiarito quanto
previsto nel decreto interministeriale del 24 marzo 2020.
Qualora si faccia
riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro
(rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una
stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul
territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga è
riconosciuto dal Ministero del Lavoro per conto delle Regioni o Province
autonome interessate.
In tale caso, le
domande sono presentate al Ministero del lavoro che le istruisce secondo
l’ordine cronologico di presentazione.
Le istanze,
unitamente alla necessaria documentazione a corredo, devono essere inoltrate in
modalità telematica tramite la piattaforma CIGSONLINE con la causale “COVID –
19 Deroga”.
Segnaliamo
sul sito del Ministero del Lavoro la presenza di FAQ al
seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx :
Ne riportiamo due
che si riferiscono alle imprese multilocalizzate.
In
caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro
che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o
Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico
accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità
produttive interessate?
Si. In questo caso per semplificarne la presentazione, l’istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell’istanza. L’accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all’istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell’8 aprile 2020.
Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?
Si. In questo caso – seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata – tuttavia se l’esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le domande di
cassa integrazione in deroga devono essere corredate dall’accordo sindacale,
laddove previsto e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle
sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale
delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario
prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi
all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale,
codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante
legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la
causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del
referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un
indirizzo e-mail.
Nella circolare
n. 8/2020 il Ministero del Lavoro precisa che in considerazione della
eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione
salariale in deroga prevista all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in
favore di lavoratori che siano ancora alle dipendenze di imprese fallite,
benché sospesi.
Il trattamento in
deroga può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto
della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui
all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Successivamente
alla ricezione del provvedimento di autorizzazione della Regione o della
Provincia autonoma, i datori di lavoro devono rapidamente inoltrare all’Inps la
documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello
“SR41” così come recentemente semplificato (si veda il messaggio Inps n.
1508 del 6 aprile 2020), al fine di consentire alle Strutture territoriali
di erogare le prestazioni.
L’articolo 22 ha
previsto anche che in caso di fruizione della cassa in deroga, il datore di
lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale.
Per quanto
concerne le modalità di calcolo dei periodi di cassa integrazione in deroga
fruiti, l’Inps, sentito per le vie informali, non applicherà il computo a
giorni previsto nella circolare n. 58/2009 ma quello a settimane.
Ai lavoratori
beneficiari dei trattamenti in deroga è assicurata la contribuzione figurativa
e i relativi oneri accessori, tra i quali anche il riconoscimento degli assegni
per il nucleo familiare.
Per i lavoratori
non trova applicazione il requisito dell’anzianità di 90 giorni effettivo
lavoro e non si applica la riduzione percentuale della misura del trattamento
salariale in caso di successive proroghe dei trattamenti in deroga.
Infine, la legge
di conversione del decreto legge n. 18 del 2020 ha introdotto il comma 8 bis ed
il comma 8 quater che riconoscono periodi aggiuntivi di cassa integrazione in
deroga.
Il comma 8 bis
riconosce la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore a
3 mesi di cig in deroga per i datori di lavoro con unità produttive site nei
comuni dell’allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020 nonché per i datori di lavoro che
non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.
Il comma 8 quater
riconosce la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore 4
settimane per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento
ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro
che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle
medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione
salariale in deroga.
ARTICOLO 46 “Disposizioni in
materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo
oggettivo”
La legge di conversione ha, infine, confermato il sostanziale “blocco” dei licenziamenti “economici” ma ha introdotto una deroga nel caso dei cd. “cambi appalto”, ossia quei casi in cui il lavoratore viene licenziato dall’impresa cedente, perchè ha perso l’appalto, ma lo stesso viene immediatamente riassunto dall’impresa subentrante in virtù delle cd. “clausole sociali” (contenute sia in norme di legge, che di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto).