Giungono segnalazioni che le sedi Inail rivolgono alle aziende richieste di denuncia di infortunio (in particolare, per infezione da COVID19) sulla base di certificazione medica del tutto inidonea a sostenere sia la sussistenza di un infortunio sul lavoro/malattia professionale per contagio da COVID19 sia l’obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro.
Ricordiamo, a questo proposito, che lo stesso Istituto, nella circolare 13 del 3 aprile 2020, ha precisato che “il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.
Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail. Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso”.
La nostra Confederazione ha verificato la situazione con i vertici dell’Istituto per avere contezza di questi comportamenti, ricevendone assicurazione che la linea da tenere è quella rigorosa indicata nella richiamata circolare.
L’Istituto ha ricordato anche di aver sottolineato nella circolare che “solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto”.
Posto, dunque, che l’obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro scatta solamente in presenza di certificazione medica che riporta i contenuti dell’art. 53 del DPR n. 1124/1965, le imprese, al ricevimento di certificati medici (dal lavoratore o dall’Inail) non in linea con queste indicazioni, potrà rispondere/comunicare all’Istituto di non avere elementi sufficienti per fare la denuncia.