L’inps con il messaggio del 31 luglio 2020 n. 3007 (allegato) ha riepilogato il regime decadenziale dei pagamenti dei trattamenti di CIGD, CIGO e ASO erogati direttamente dall’Istituto.
Per una migliore comprensione dei termini previsti dalla nuova disciplina, di seguito si riepilogano le tempistiche per l’invio del modello “SR 41” semplificato, fissate dalla norma a pena di decadenza:
a. entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; pertanto, in caso di periodo di integrazione
salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
b. entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora
quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
c. entro il 17 luglio, qualora la data individuata sulla base dei casi a) o b) sia antecedente a quella del 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020).
Nel messaggio sono affrontati anche gli effetti dei termini dei pagamenti nei confronti dei datori di lavoro che dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.