Si informa che è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 14/2023, di conversione del D.L. n. 198/2022 (c.d. Milleproroghe – vedi notizia del 10 gennaio 2023 pubblicata sul sito associativo). Tra le disposizioni in materia di lavoro introdotte in sede di conversione del provvedimento si segnalano:
Somministrazione di lavoro (art. 9, co. 4-bis)
Viene differito al 30 giugno 2025 (rispetto alla precedente data del 30 giugno 2024) il termine finale della disposizione che prevede la possibilità di impiegare in missione per periodi superiori ai 24 mesi il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, nel caso di contratto di somministrazione a tempo determinato tra agenzia e utilizzatore.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2015, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione, sino al 30 giugno 2025.
Lavoro agile per i fragili (art. 9, co. 4-ter)
Viene prorogata al 30 giugno 2023 la disposizione, già prevista nell’ultima Legge di Bilancio, che assicura ai lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal DM 4 febbraio 2022 lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
La formazione anche se non menzionata dalla norma resta una possibile alternativa all’esercizio delle mansioni se non espletabili.
Lavoro agile per i genitori di figli under 14 e per i lavoratori esposti a rischio di contagio (art. 9, co. 5-ter)
Viene prorogato al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19, sulla base delle valutazioni dei medici competenti , in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Viene, altresì, prorogato il diritto al lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Tale diritto è riconosciuto anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, inoltre la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Isopensione (art. 9, co. 5-bis)
Viene confermata, fino al 2026, la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato denominato “isopensione”,qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (in luogo dei 4 anni ordinariamente previsti).
Fondo Nuove Competenze (art. 22-quater)
Viene estesa al 2023 l’operatività del Fondo Nuove Competenze. In attuazione di tale modifica legislativa, è stato emanato il Decreto del Commissario Straordinario n. 31/2023, che aggiorna alla data del 27 marzo 2023 la possibilità di sottoscrivere gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e il termine di presentazione dell’istanza all’ANPAL.