La sezione V del Consiglio di Stato con sentenza del 9.5.2024 n. 4161, ha rilevato come la semplice sussistenza di profili di complessità tecnica delle lavorazioni legittima la Stazione Appaltante ad introdurre limiti al subappalto, con conseguente legittimità del diniego di autorizzazione in fase esecutiva espresso dall’ente pubblico per loro superamento.

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