Sulla Gazzetta Ufficiale del 20/05/2022, n. 117, è stata pubblicata la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” che conferma le misure in tema di prezzi dell’energia e del gas ossia il contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas.
In particolare, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore (DM 21 dicembre 2017) viene riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, sulla spesa sostenuta per l’acqui sto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022.
Tale spesa deve essere comprovata mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Analogamente, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Entrambi i crediti d’imposta sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione oppure possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti qualificati quali banche e intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
A riguardo ricordiamo che il recente Decreto-legge 50/2022, il cui iter di conversione è attualmente in corso, ha incrementato l’entità del contributo straordinario in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Pertanto il contributo straordinario a favore delle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica, fissato nella misura del 12% è rideterminato nella misura del 15% ed il contributo a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale, fissato nella misura del 20% è rideterminato nella misura del 25%.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E/2022 ha fornito i primi chiarimenti sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nei primi due trimestri 2022 per imprese “energivore” e “non energivore”.