L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro, con nota dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 2222 c.c.) previsto dal comma 1, dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008 – come modificato dall’art.13 del D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco e Lavoro) – e ha pubblicato gli indirizzi mail degli Uffici Territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni. 

Restano esclusi da tale obbligo:

Per le collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre 2021 e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio 2022 (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti devono effettuare la comunicazione entro il prossimo 18 gennaio. Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota in commento, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, pertanto, nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile della nota pubblicata dall’INL.

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