Come ogni anno, pervengono in questo periodo all’Associazione le comunicazioni datoriali previste dall’articolo 36, comma 3, del D.lgs. n. 81/2015.

Al 31 gennaio di ciascun anno successivo all’anno di riferimento è infatti fissata in via amministrativa la scadenza dell’informativa prevista dalle citate disposizioni, riportate di seguito per pronto riferimento:

«Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati».

L’ obbligo di comunicazione ha il fine di consentire alle rappresentanze dei lavoratori di monitorare l’instaurazione da parte dell’impresa dei contratti di somministrazione e, quindi, di verificare il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo previsti dai contratti collettivi e dalla legge.

Indipendentemente dalle sanzioni amministrative pure previste in caso di mancato o non corretto rispetto di tale adempimento, l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro potrebbe pertanto configurare la fattispecie di condotta antisindacale (articolo 28, legge300/1970).

Resta inteso che un termine differente ovvero più ampio entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad adempiere all’obbligo di informativa sindacale può essere fissato dalla contrattazione collettiva applicata.

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