La Circolare 12 aprile 2021, emanata dal Ministero della Transizione Ecologica e condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contiene diversi chiarimenti relativi all’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla luce delle modifiche alla disciplina apportate dal DLGS n. 116/2020, in materia di rifiuti e imballaggi.
Il Documento recepisce le richieste avanzate da Confindustria nel corso delle diverse interlocuzioni avute con le due Amministrazioni, con particolare riguardo all’esclusione dalla tassazione di taluni locali che, si ricorda, non rientrano più nell’Allegato L-quinquies (elenco delle attività che producono rifiuti urbani) al DLGS n. 116/2020.
In particolare, la Circolare chiarisce un aspetto di particolare importanza, ossia che:
- le superfici dove avviene la lavorazione industriale o artigianale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006.