L’INPS, con messaggio n. 606/2022, facendo seguito alla circolare n. 18/2022 relativa alla riforma degli ammortizzatori sociali, comunica che, a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022, le stesse potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio in commento.
Riguardo agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’art. 14 del D.lgs n. 148/2015, richiamando le istruzioni operative fornite con il messaggio n. 3777/2019, l’Istituto conferma che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14 nei casi in cui le Organizzazioni sindacali attestino che la procedura di consultazione sia stata correttamente espletata. Tale dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti.
Con messaggio n. 637/2022 l’INPS fornisce ulteriori indicazioni sugli aspetti di natura contributiva derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali:
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio;
- oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS). Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore;
- l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c). Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63);
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Fondo di integrazione salariale (FIS) è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, l’aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%. Le suddette aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo;
- la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
- a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale FIS sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%) a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.