L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

Come noto, il comma 1-bis.1, intervenendo sul comma 6 del citato articolo 121 del decreto Rilancio, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio.

Inoltre, la novella normativa, con il comma 1-bis.2, ha previsto la possibilità di beneficiare della nuova disciplina anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 121, a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca, ora per allora, la predetta documentazione.

In tale contesto normativo, la circolare fornisce, al riguardo, precisazioni in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionario.

AdE_Circolaren.33del6ottobre2022

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