Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Decreto Rilancio, interviene con l’art. 121 ad estendere i casi in cui si possa ricorre alla cessione del credito d’imposta o allo sconto in fattura.
In particolare, tale disposizione, anche al fine di supportare la ripresa dell’economia a seguito della crisi collegata all’emergenza epidemiologica da Covid 19, introduce – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali di optare, alternativamente:
– per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
– per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In deroga alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013, convertito dalla Legge 90/2013, le suddette opzioni si applicano ai seguenti interventi:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del DL Rilancio;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del DL Rilancio;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013.
I crediti d’imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi. Il recupero di tale importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
Per la definizione delle modalità attuative delle suddette disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, occorre però attendere l’adozione, entro il 19 giugno prossimo, di un provvedimento ad hoc da parte del direttore dell’Agenzia delle entrate.