Con il provvedimento 1 dicembre 2021 l’Agenzia delle entrate ha stabilito i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.
Come noto, gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 hanno previsto, per i soggetti e le fattispecie ivi indicati, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante ovvero del credito d’imposta, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, ovvero per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Con successivi provvedimenti sono state definite le modalità con le quali comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti e le opzioni previste dagli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, allo scopo di istituire un presidio preventivo finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui ai predetti articoli 121 e 122, prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi dei richiamati articoli, connotate da profili di rischio.
Il comma 5 del richiamato articolo 122-bis prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
Con il provvedimento 1 dicembre 2021 sono quindi individuati i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Inoltre, in coerenza con le nuove disposizioni relative alla sospensione, sono modificate alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.