L’ABI, con lettera circolare del 9 aprile 2020 Prot. UCR/ULS/000686, che è possibile scaricare sul nostro sito nella versione integrale, ha fornito alle banche un’informativa per l’immediata applicazione del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, cd decreto liquidità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94.
Gli argomenti evidenziati in questa circolare riguardano:
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE (s.p.a. del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario) concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
I beneficiari delle garanzie della SACE sono le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.
Inoltre, l’impresa beneficiaria non deve
essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà e non deve
avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate.
Tipologia della
garanzia – La garanzia è
a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti
dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio
di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente
all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all’importo massimo garantito.
Finanziamenti ammissibili – Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:
- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
Procedura per l’accesso alla garanzia – È prevista una procedura “semplificata”
per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000
dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi
di euro mentre per le imprese con
fatturato e dipendenti superiori alle predette soglie, il rilascio della
copertura è decisa con decreto del MEF, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, sulla base dell’istruttoria SACE.
Sottoscrizione
contratti e comunicazioni in modo semplificato – In questa particolare situazione di
emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19 per
assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei
prodotti alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari,
è ammessa la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del
consenso più agevoli rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro
ordinamento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari.
Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto
ad opera dell’intermediario sia per l’esercizio del diritto di recesso da parte
del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel
contesto dell’attuale emergenza epidemiologica.
Fondo centrale di
garanzia PMI – Il Decreto
Liquidità ha apportato delle modifiche anche al Fondo centrale di garanzia PMI,
rispetto a quanto già disposto con il DL Cura Italia, tra cui:
- l’estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE;
- la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione, purché, alla data del 9 aprile 2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate.
Con riserva di ulteriori approfondimenti