L’ANAC con la delibera 32/2025 ha precisato che, ai fini della partecipazione ai bandi pubblici l’utilizzo del contratto collettivo nazionale (ccnl) metalmeccanici artigiani da parte di un’azienda non iscritta all’albo non può ritenersi equivalente al ccnl metalmeccanici industria, anche se i due contratti sono stati firmati dalle medesime organizzazioni sindacali.

Il d.lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024,  fa notare l’ANAC, ha introdotto il nuovo allegato I.01 del Codice dedicato ai “Contratti collettivi”. L’articolo 3 dell’allegato, rubricato “presunzione di equivalenza” stabilisce che “Ai fini della dichiarazione di cui all’articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa”.

Nel caso specifico, l’azienda è risultata non iscritta all’Albo delle imprese artigiane e quindi ANAC ha dichiarato che “l’aggiudicazione in favore della azienda stessa non è conforme alla normativa di settore, in quanto il CCNL che l’impresa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell’appalto non è conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele economiche del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara.”

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