Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 18 settembre 2024, n.132 è stata confermata l’entrata in vigore della patente a crediti a partire dal 1° ottobre p.v., nel pieno rispetto quindi della tempistica individuata all’articolo 27, D.lgs. n.81/2008 in merito alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Al decreto in oggetto ha fatto seguito la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (n.4 del 23 settembre 2024) per fornire le prime indicazioni operative ad imprese e addetti del settore.

Di seguito, alcuni tra i passaggi più rilevanti.

Il Decreto ribadisce che al possesso della patente sono tenute tutte le imprese (non solo quindi le imprese qualificabili come edili) ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili di cui all’Art.89, co.1, lett. a) D.lgs. n.81/2008 ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Inoltre, sono escluse dall’ambito applicativo della patente tutte le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III (in assenza di altre indicazioni, è legittimo presumere che non rilevi la categoria di appartenenza).

È bene ricordare che i cantieri temporanei e mobili di cui all’Art.89, co.1, lett. a) sono definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”. Per completezza, riportiamo quindi anche l’elencazione di tali lavori: “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”. Risulta evidente quindi che il possesso della patente a crediti è necessario per operare in un cantiere temporaneo e mobile come sopra definito. Inoltre, la circolare dell’Ispettorato ha ulteriormente declinato il termine “operare” specificando che gli operatori tenuti al possesso della patente sono coloro che  “operano fisicamente nei cantieri”.

La patente – che si sostanzia in una autocertificazione/certificazione di atto notorio – sarà rilasciata esclusivamente in formato digitale e la domanda dovrà essere effettuata sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite SPID o CIE dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo. Costoro potranno avvalersi anche di altri soggetti come avvocati, consulenti del lavoro e commercialisti (ex art.1, legge 11-01-1979, n.12), purché muniti di apposita delega scritta. Il portale, all’esito della richiesta, genererà un codice univoco associato alla patente.

Il portale sarà operativo dal 1° ottobre p.v. ed a tal riguardo la stessa circolare chiarisce che verrà emanata prossimamente una nota tecnica.

Nelle giornate precedenti il 1° ottobre, la circolare n.4-2024 individua una fase di prima applicazione: dal 24 settembre al 30 settembre è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, ad un indirizzo appositamente creato dall’Ispettorato: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuata utilizzando il modello allegato alla circolare.

Le imprese che stanno già lavorando o inizieranno a lavorare il 1° ottobre, sono quindi invitate a seguire questa strada: inviare tramite PEC l’autocertificazione e, in un secondo momento (in ogni caso entro il 31 ottobre), fare richiesta della patente secondo la procedura ordinaria.

Ai fini del rilascio, si richiede il possesso di determinati requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (al momento della dichiarazione);

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1 997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

La patente verrà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti che potranno subire incrementi fino a un massimo di 100 in ragione della storicità dell’azienda, della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio e qualora sia state effettuate attività, investimenti o formazione (anche) in tema di salute e sicurezza, secondo lo schema allegato al decreto stesso. Il punteggio della patente potrà subire decurtazioni in base alle violazioni individuate direttamente all’Allegato 1bis D.lgs. n.81/2008. Non si potrà operare con una dotazione di crediti inferiore a 15.

Per quanto concerne i casi di revoca e sospensione cautelare della patente:

  • la revoca opera in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno/più requisiti accertata in sede di controllo successivo al rilascio della patente stessa. L’Ispettorato aggiunge che il provvedimento di revoca non può prescindere da un confronto con l’impresa/lavoratore autonomo nonché dalla valutazione della gravità dei fatti. Se ne deduce quindi che il provvedimento di revoca non costituisce un automatismo. La revoca opera per un periodo di dodici mesi, trascorsi i quali i soggetti interessati potranno richiedere il rilascio di una nuova patente;
  • per la sospensione cautelare invece, i presupposti sono il verificarsi di infortuni da cui derivi la morte di uno/ più lavoratori che sia imputabile al datore di lavoro, al suo delegato, al dirigente almeno a titolo di colpa grave ovvero il verificarsi di infortuni da cui derivi una inabilità permanente o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente imputabile al datore di lavoro, al suo delegato, al dirigente almeno a titolo di colpa grave. La circolare chiarisce che le indagini dovranno concentrarsi sul nesso causale tra l’evento infortunistico ed il comportamento tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente.  Per quanto attiene i casi di sospensione per infortunio mortale, il decreto stabilisce che la sua adozione “è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata”. Con riferimento alla sospensione cautelare a seguito di infortunio da cui derivi una inabilità, la circolare INL chiarisce che tale sospensione non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INL. La sospensione della patente può durare fino ad un massimo di dodici mesi ed è determinata tenendo in considerazione la gravità dell’infortunio occorso e della violazione in materia di salute e sicurezza. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’ufficio che ha adottato il provvedimento.

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 settembre 2024 n.132

Circolare INL 4/2024

Modello di Autocertificazione di cui alla circolare INL

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