Nella G.U. Serie Generale n. 63 del 15 marzo scorso è stata pubblicata la Legge 10 marzo 2023, n. 23 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico».

Come noto, il decreto-legge citato era stato oggetto di nostra precedente informativa poiché – all’articolo 1, comma 1 – prevedeva la possibilità per i datori di lavoro, anche per l’anno 2023, di erogare buoni benzina ai dipendenti in esenzione d’imposta fino all’importo di 200 euro.

Ebbene, le modificazioni apportate al decreto in sede di conversione in legge hanno riguardato anche le richiamate disposizioni.

Per effetto di tali modifiche, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, resta escluso dalla formazione del reddito del lavoratore, ma non dall’imponibile contributivo.

Ne risulta una minore attrattività della misura rispetto a quella prevista nel 2022, che prevedeva sia la defiscalizzazione che la decontribuzione dei buoni carburante, misura che il decreto-legge n. 5/2023 si limitava inizialmente a riproporre per l’anno in corso.

Restano, comunque, esenti da contribuzione i bonus carburante erogati entro il generale limite di esenzione – sia fiscale che contributivo – delle erogazioni e compensi in natura fino a 258,23 euro nel periodo di imposta, comprese quelle dell’articolo 51, comma 4, del Tuir.

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