Dal 1° gennaio 2023 sarà necessario stipulare accordi individuali per regolare la prestazione lavorativa in modalità agile ed inviare le comunicazioni telematiche di avvio dello smart working (differite al 1° gennaio 2023 per effetto dell’ultima proroga comunicata dal Ministero del Lavoro – vedi notizia del 24 novembre 2022 pubblicata sul sito associativo).
Per quanto riguarda i termini entro i quali inviare la comunicazione telematica di lavoro agile, il Ministero del Lavoro ha pubblicato una FAQ in cui viene chiarito che i datori di lavoro devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo.
Con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 – e relativi Allegati – sono state definite le modalità per inviare telematicamente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile. Infatti, in base alla nuova disciplina non è più necessario allegare l’accordo individuale di smart working sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore (che deve essere comunque conservato dal datore di lavoro ai fini della prova e della regolarità amministrativa per 5 anni dalla sottoscrizione), ma trasmettere al Ministero le informazioni individuate nel Decreto stesso e negli Allegati che ne formano parte integrante.
Il Ministero ha, inoltre, reso disponibili i template in formato Excel per la compilazione dei relativi modelli di comunicazioni di lavoro agile attraverso la nuova modalità alternativa di trasmissione delle comunicazioni, accessibile dall’applicativo web al seguente link:
Sempre in tema di smart working, dal 1° gennaio 2023 viene meno il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di 14 anni. Tuttavia, occorre ricordare che il D.Lgs. 105/2022 impone ai datori di lavoro di dare priorità alle richieste di smart working avanzate da chi ha figli fino a 12 anni o disabili, dai lavoratori disabili o che si prendono cura di altri familiari che hanno bisogno di assistenza (c.d. caregivers).
L’art. 1, comma 306 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha, invece, previsto che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 3 febbraio 2022 (patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità) il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli