L’INPS, con la circolare n. 137/2022, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguono la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.
Tale esonero contributivo è stato previsto come strutturale a decorrere dal 2023, pertanto, per le successive annualità, l’INPS fornirà ulteriori indicazioni, alla luce degli esiti di questa prima fase applicativa.
L’art. 5 della Legge n. 162/2021, ha previsto, a decorrere dall’anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro che conseguano la certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.
Ai sensi del citato articolo 46-bis, comma 1: “A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”. Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 46-bis, la disciplina di dettaglio della certificazione della parità di genere è stata dettata dal Decreto Ministeriale 29 aprile 2022con cui sono stati definiti i parametri per il conseguimento della certificazione da parte delle imprese e il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità. |
L’INPS autorizza alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 50.000 euro annui, riparametrato su base mensile.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46- bis del D.Lgs. n. 198/2006 entro il 31 dicembre 2022.
Assetto e misura dell’esonero e risorse stanziate
L’esonero viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).
Ai fini della delimitazione dell’esonero, è necessario fare riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio (non sono soggetti ad esonero: contributi INAIL, contributo Fondo TFR, 0,30% Fondo Interprofessionale, contributo FIS).
Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, lo stesso è valevole per tutta la durata della certificazione di parità e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro deve provvedere, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
L’INPS precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate. Nell’ipotesi le risorse risultino insufficienti a fare fronte a tutte le istanze presentate, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti considerati così da favorire il più ampio accesso alla misura.
Il predetto esonero non rientra nella normativa in materia di aiuti di Stato.
Condizioni di spettanza dell’esonero
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:
- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- aver conseguito la certificazione della parità di genere secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 29 aprile 2022;
- corretta presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
Procedimento di ammissione all’esonero
Per l’anno 2022, al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame a tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere nel corso dell’annualità considerata e trattandosi di una prima attuazione di detta misura, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione entro il 31 dicembre 2022.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nei limiti di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse l’esonero spettante sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda, in tal caso le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.
Il beneficio, per l’ammontare dell’importo autorizzato, potrà essere fruito per l’intero periodo di validità della certificazione, a partire dal primo mese di validità della stessa.
Per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro e le modalità operative di presentazione dell’istanza si rinvia alla lettura della circolare in commento.