L’articolo 25-ter del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto con la Legge di Bilancio 2022, stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie devono partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, allo scopo di sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, le cui modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministero del Lavoro.
Le iniziative formative possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro, nonché mediante l’impiego di fondi interprofessionali.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso.
La ratio sottesa alla modifica normativa è quella di promuovere una forte connessione tra le misure straordinarie di sostegno al reddito e le politiche attive, ivi compresa la formazione.
Le misure di sostegno al reddito che impongono, ove previsto, l’onere formativo sono quelle riferite alla Cigs ed ai trattamenti straordinari assicurati dal Fis (art. 29, D.lgs. n. 148/2015).
Il Ministero del Lavoro, con il decreto 142/2022, ha definito le modalità di attuazione della predetta disposizione, affermando preliminarmente che i lavoratori beneficiari di ammortizzatori straordinari partecipano a iniziative di formazione o riqualificazione laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale all’esito della procedura di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondo di integrazione salariale e disciplinate dall’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015.
I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative, devono prevedere, altresì, in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.
Il datore di lavoro dovrà mantenere gli impegni assunti per favorire la formazione e la riqualificazione professionale, dandone peraltro conto durante l’accertamento ispettivo previsto dall’articolo 25, comma 6, del Dlgs 148/2015, volto alla verifica dell’assolvimento degli impegni aziendali assunti nel programma.
Con il decreto 140/2022 il Ministero del Lavoro ha definito i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie.
Nello specifico, vengono introdotte decurtazioni progressive all’aumentare della percentuale di assenza alle iniziative di formazione e riqualificazione: la mancata partecipazione tra il 25% e il 50% delle ore complessive determina il taglio di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario. Se la mancata partecipazione supera il 50% e arriva all’80%, la decurtazione sale fino alla metà delle mensilità, se si supera l’80% scatta la decadenza dall’integrazione salariale.
Queste sanzioni non si applicano se la mancata partecipazione è giustificabile con i motivi individuati dallo stesso Dm 140/2022: malattia o infortuni, svolgimento di servizio civile, gravidanza, gravi motivi familiari documentabili, casi di limitazioni legali della mobilità personale, ogni altro impedimento per cause di forza maggiore per fatti e circostanze che trascendono ogni valutazione soggettiva o discrezionale del lavoratore in integrazione salariale.
La verifica del concreto svolgimento della formazione secondo programma viene effettuata dal servizio ispettivo territorialmente competente, che provvede alle contestazioni di sanzioni sulla base delle ingiustificabili assenze, ricavabili dai registri tenuti dall’ente che eroga la formazione, comunicandole all’Inps per la conseguente decurtazione degli assegni di integrazione salariale.