Facciamo seguito a nostre precedenti comunicazioni in materia di prevenzione incendi per evidenziare che con la pubblicazione dei tre decreti:
- Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DM 1 settembre 2021 – GU n.230 del 25-9-2021)
- Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DM 2 settembre 2021 – GU n.237 del 4-10-2021)
- Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DM 3 settembre 2021 – GU 29 ottobre 2021, n. 259).
è stato completato il percorso di aggiornamento della normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro che entreranno in vigore, dopo un anno dalla loro pubblicazione in gazzetta, e quindi il 29 ottobre 2022 verrà completamente abrogato il DM 10/03/1998 che attualmente regola la materia.
Alleghiamo le slides presentate dall’Ing. Michele Mazzaro in occasione del webinar, organizzato, da Confindustria, con i Vigili del Fuoco lo scorso 13 dicembre, con una sintesi dei decreti.
Evidenziamo, infine, che abbiamo chiesto ai VVFF, oltre a diversi chiarimenti in merito all’applicazione dei decreti, la proroga del decreto cosiddetto controlli che, come noto, introduce la figura del Tecnico Manutentore Qualificato per gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio. A riguardo abbiamo avuto notizia della pubblicazione, a breve, del decreto di proroga che dovrebbe rinviare di circa un anno l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto relative agli aspetti inerenti la qualificazione dei tecnici manutentori (art. 4) a causa della non completa attuazione del percorso di qualifica, che rende di fatto non applicabile il decreto in relazione a questi aspetti.
Ci riserviamo di ritornare sul tema appena avremo nuove informazioni.