Facendo seguito alla news del 20 maggio 2022 pubblicata sul sito associativo, si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 15 Luglio 2022, n. 91, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (c.d. decreto “Aiuti”).
Tra le novità in materia di lavoro introdotte in sede di conversione si segnala l’art. 2 bis che prevede il riconoscimento di una indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, per l’anno 2022, di importo pari a 550 euro.
L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 per i quali risultino periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e, complessivamente, non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.
I lavoratori non devono essere titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente e non devono essere percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, e viene erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo pari a 30 milioni di euro.
L’art. 31 – indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – non ha subito modifiche in sede di conversione.