L’articolo 10, comma 1-bis, del D.L. n. 24/2022, ha prorogato la tutela di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, relativa all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica di malattia da parte dell’INPS, sino al 30 giugno 2022, modificando tuttavia i criteri per l’individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto.
Nello specifico, la proroga viene riconosciuta esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute. La disposizione conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. La norma prevede che tali lavoratori rientrino nelle categorie del citato decreto ministeriale.
Pertanto, l’INPS, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.