È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022, la Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, riguardante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».
Di seguito si riporta l’illustrazione delle disposizioni in materia di lavoro.
Art. 19 – Portale nazionale del sommerso
Al fine di una efficace programmazione dell’attivita’ ispettiva nonche’ di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attivita’ di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonche’ in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Art. 20 – Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, INAIL, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione, tra gli altri:
a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realta’ aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere
La disposizione apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) prevedendo:
- la riduzione del 30% della garanzia fideiussoria per la partecipazione alle gare pubbliche in caso di possesso della certificazione della parità di genere (art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016);
- le amministrazioni aggiudicatrici indicano, come criterio premiale, il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi a fronte dell’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità (art. 95, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016).