Con la pubblicazione della Legge 4 marzo 2022, n. 18 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” sono state introdotte novità in ordine alla durata della certificazione verde COVID-19 ed al lavoro agile.

In particolare, si segnalano:

Durata delle certificazioni   verdi   COVID-19   di   avvenuta somministrazione della  dose  di  richiamo  della  vaccinazione o di avvenuta guarigione dal COVID-19 (art. 2 bis)

Viene eliminato il limite di durata di sei mesi della certificazione verde in caso di somministrazione della dose di richiamo “booster”.

Lavoro agile per genitori di figli con disabilità (art. 5 ter)

Fino alla  data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza (31 marzo 2022), i genitori lavoratori dipendenti che hanno  almeno  un  figlio  in  condizioni  di  disabilità  grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  o  almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che  l’attività lavorativa non richieda necessariamente  la  presenza  fisica,  hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile  anche in assenza degli accordi  individuali.

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