E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto-Legge n. 4/2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle all’emergenza da COVID-19, nonché’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, cd. Decreto “Sostegni Ter”.
Le novità più rilevanti di interesse per l’Area sono contenute all’art. 23 del Decreto con cui sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Nello specifico, al D.Lgs. n. 148/2015 sono state apportate le seguenti modifiche:
- all’articolo 7, comma 5-bis, viene eliminato il riferimento al pagamento del saldo da parte dell’INPS non essendo più vigente la disciplina dell’anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e chiarisce che i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione;
- all’articolo 8, comma 2, relativamente alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, si chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato di durata pari a sei mesi;
- all’articolo 14, comma 2, si chiarisce che l’esame congiunto ai fini della CIGO può essere effettuato anche in via telematica;
- all’articolo 16, comma 1, si prevede che l’esame delle istanze di integrazione salariale ordinarie sia svolto dalla sede INPS centrale in luogo della sede INPS territorialmente competente;
- viene abrogato l’art. 22-ter, comma 5, in base al quale, per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis (CIGS per le aziende a rilevanza economico strategica) può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;
- all’articolo 24, comma 3, si chiarisce che l’esame congiunto ai fini della CIGS può essere effettuato anche in via telematica;
- all’articolo 25-ter, comma 1, si chiarisce che la condizionalità (partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione) si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria;
- all’articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, si prevede che l’importo dell’assegno di integrazione salariale sia almeno pari a quello determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis.