Il Decreto-Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco e Lavoro), nell’ambito delle modifiche all’art. 14 del D-Lgs. N. 81/2008, ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione nel caso di impiego di “lavoratori autonomi occasionali”, con il dichiarato fine di “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”.

In realtà, il legislatore inserisce il lavoro autonomo occasionale irregolare tra i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività previsto nel medesimo art. 14.

Per prevenire il ricorso illecito a tale figura contrattuale, dunque, la norma introduce l’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’INL prima dell’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori, da effettuarsi mediante SMS o posta elettronica e secondo le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 (che, in realtà, riguarda la comunicazione del lavoro intermittente).

Si tratta di un obbligo sanzionato in via amministrativa in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La disposizione prevede che il provvedimento di sospensione  venga adottato quando il personale ispettivo rilevi “almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero  inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.

L’Ispettorato del lavoro, con due note dell’11 gennaio 2022 e del 27 gennaio 2022, ha formulato alcune importanti precisazioni. In particolare:

  1. gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale;
  2. le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986;
  3. la prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale;
  4. la pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici;
  5. i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi in quanto,  come chiarito con la nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
  6. le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;
  7. le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali non devono assolvere all’obbligo nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa;
  8. l’obbligo comunicazionale non riguarda le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche;
  9. gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale non sono tenuti all’obbligo comunicazionale ove non organizzati in forma di impresa in quanto;
  10. l’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro in quanto, di per sé, il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione.

In entrambe le note dell’INL si evidenzia che le ipotesi indicate “potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate”.

Condividi l'articolo