Il comma 221 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’indennità di disoccupazione Naspi, in particolare sono stati semplificati i requisiti di accesso alla prestazione e ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpI anche in ragione dell’età anagrafica del richiedente la prestazione.
Le novità legislative trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano a fare data dal 1° gennaio 2022.
L’INPS, con la circolare n. 2/2022, riassume le principali novità apportate dalla Legge di Bilancio.
- Requisiti di accesso alla prestazione – abolizione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione: per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, con la conseguenza che l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
- Decorrenza dell’applicazione del c.d. décalage in ragione dell’età anagrafica del richiedente l’indennità NASpI: con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Inoltre la riduzione del 3% della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda.