L’INPS, con la circolare n. 180/2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’ipotesi di acceso alla Naspi a seguito dell’adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 104/2020.

L’articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) ha disposto, fino alla data del 30 giugno 2021, la proroga del divieto generalizzato di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere alla risoluzione dei rapporti di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Oltre la data del 30 giugno 2021 il divieto di licenziamento è stato previsto per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata:

Per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.

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