Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 172/2021 (c.d. Green Pass rafforzato). Tra le novità più significative per l’area, si segnalano gli artt. 2, 3, 5 e 6. Il provvedimento, che è già in vigore, prevede specifiche decorrenze come di seguito indicate.

Estensione dell’obbligo vaccinale (art. 2)

L’estensione dell’obbligo vaccinale al personale che svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 non si applica al personale che vi svolge attività lavorativa sulla base di contratti esterni (es. appalti).

Durata delle certificazioni verdi (art. 3)

A decorrere dal 15 dicembre, la validità dei green pass rilasciati a seguito di avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e a seguito di avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione del vaccino, viene ridotta a 9 mesi.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (art. 5)

A decorrere dal 29 novembre, nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni verdi da avvenuta vaccinazione, da avvenuta guarigione ovvero da avvenuta guarigione dopo la somministrazione del vaccino (c.d. green pass rafforzato), oltre che ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e agli esenti dalla campagna vaccinale. Restano esclusi, nell’ambito dei servizi di ristorazione, quelli all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive (riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati) e mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è sufficiente il possesso del green pass ordinario.

Disposizioni transitorie (art. 6)

Dal 6 dicembre al 15 gennaio, in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. green pass rafforzato (oltre che ai soggetti esenti per età o condizione medica). Restano esclusi, nell’ambito dei servizi di ristorazione, quelli all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive (riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati) e mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è sufficiente il possesso del green pass ordinario.

Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, vengono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 c.d. rafforzate.

Si informa, inoltre, che il Ministero della Salute, con la circolare n. 53922/2021, ha prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni mediche di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19.

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