Il D.Lgs. n. 122/2020, di recepimento della Direttiva comunitaria n. 957 del 28 giugno 2018, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del distacco transnazionale contenuta nel D.Lgs. n. 136/2016.

In particolare, è stata disciplinata la fattispecie del c.d. distacco a catena e l’ipotesi del distacco di lunga durata che hanno richiesto l’aggiornamento del modello di comunicazione sino ad oggi in uso.

Il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito istruzioni in ordine alle novità normative introdotte in materia di distacco transnazionale ed alle modalità di invio della comunicazione preventiva con i provvedimenti di seguito illustrati.

Distacchi a catena in entrata –> i lavoratori somministrati sono impiegati in Italia su richiesta di una impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l’agenzia di somministrazione avente sede nello stesso Stato membro della utilizzatrice o in altro Stato membro.

Il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura, rientrante nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi che può consistere, ad esempio, in un contratto di appalto/subappalto oppure in un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice, con sede in Italia.

L’invio in Italia del lavoratore somministrato deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’invio mediante l’utilizzo del Modello UNI – Distacco UE.

Distacchi a catena in uscita –> l’impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi che non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro.

L’impresa utilizzatrice italiana che invia i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso Stato membro ha l’obbligo di informare “senza ritardo” l’agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese.

Condizioni di lavoro e occupazione –> al lavoratore straniero distaccato in Italia sono garantite le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. Tali condizioni sono disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con esclusione dei contratti aziendali.

Distacco di lunga durata –> nel caso di lavoratori distaccati per oltre 12 mesi sul territorio italiano (oppure oltre 18 mesi in caso di notifica motivata al Ministero del lavoro ) la nuova versione della Direttiva 96/71, assicura la parità di trattamento rispetto a “tutte le condizioni di lavoro e occupazione (…) stabilite [anche] dai contratti collettivi”.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 136/2016, l’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni.

Le disposizioni del decreto si applicano a partire dai distacchi in essere alla data di sua entrata in vigore (26 ottobre 2021). Viene conseguentemente abrogato il decreto del Ministro del Lavoro 10 agosto 2016 che prevedeva le modalità di comunicazione dei distacchi in base alla normativa previgente.

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