L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1550/2021, ha fornito chiarimenti in ordine alle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

Per quanto riguarda l’interdizione anticipata, relativamente alla data di decorrenza dell’interdizione nei casi cui all’art. 17, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001 – ossia “quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni” – l’Ispettorato precisa che l’astensione decorre dalla data di adozione del provvedimento stesso.

Vi è una sola ipotesi in cui può essere disposta l’immediata decorrenza dell’astensione dal lavoro ed è quella prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976, ossia nel caso in cui il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione di quest’ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni.

In merito all’interdizione post partum, l’ITL precisa che i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto. Pertanto, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

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