Facciamo seguito alla nostra precedente news dello scorso settembre, per informarvi che il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato la Circolare 6 ottobre 2021, che fornisce i primi chiarimenti applicativi in merito al DM 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

In sintesi, alla Circolare è affidato il compito di chiarire alcuni aspetti della disciplina generale contenuta nel Decreto per il loro corretto inquadramento. Il documento è inoltre corredato da tre allegati che definiscono, rispettivamente: le caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione; i programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio; il modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

Ai fini della richiesta di ammissione all’esame per l’ottenimento della qualificazione di Tecnico Manutentore Qualificato, che, come noto, sarà obbligatoria dal prossimo 25 settembre 2022 per gli interventi di manutenzione e controllo sugli impianti ed attrezzature antincendio, il candidato potrà scegliere tra i tre seguenti possibili casi:

• CASO 1: RICHIESTA DI ESAME COMPLETO A SEGUITO DI FREQUENZA DI CORSO DI FORMAZIONE;

• CASO 2: RICHIESTA DI ESAME COMPLETO AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 COMMA 4 DELL’ALLEGATO II AL DECRETO;

• CASO 3: RICHIESTA DI ESAME RIDOTTO AI SENSI PARAGRAFO 4 COMMA 4 DELL’ALLEGATO II DEL DECRETO (solo valutazione del curriculum e prova orale).

Il caso 2 riguarda i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto, ossia 25 settembre 2022, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni: questi soggetti sono esonerati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti direttamente all’esame;

Il caso 3 riguarda i soggetti che si sono qualificati prima dell’entrata in vigore del decreto con una certificazione volontaria (non basta l’attestazione di frequenza ad un corso da parte dell’ente formatore ma occorre una certificazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato) o da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei Vigli del fuoco, a seguito della frequenza di un corso con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13 dell’Allegato II al decreto: questi soggetti possono sottoporsi alla sola prova orale.

Con il superamento dell’esame si conclude il processo di valutazione e convalida con cui la commissione d’esame riconosce la qualifica di “tecnico manutentore qualificato”.

L’elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un’apposita piattaforma gestita dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ed aggiornata a cura del soggetto che organizza l’esame.

La circolare chiarisce infine che, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta di ammissione all’esame, nelle more dell’espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell’esame e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività.

DCPREV_14804_del_06-10-2021_-_DM_1-09-_2021_-_Primi_chiarimenti_

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