Con un nuovo provvedimento il GSE ha aggiornato nuovamente i termini per l’accesso agli incentivi che, come noto, erano stati precedentemente prorogati in ragione della durata di sei mesi dello stato di emergenza disposto dalla Delibera del 31 gennaio 2020 e che si intendono prorogati complessivamente di 547 giorni.
In particolare, in ottemperanza delle disposizioni di cui all’articolo 19 del nuovo DM 21 maggio 2021 in materia di Certificati Bianchi, si intendono prorogati anche gli adempimenti connessi:
– all’avvio della realizzazione dei Progetti a Consuntivo;
– all’avvio della contabilizzazione dei risparmi conseguiti nell’ambito dei Progetti a Consuntivo e dei Progetti Standardizzati.
Infine si ricorda che, per la rendicontazione dei risparmi conseguiti dai progetti presentati ai sensi del Decreto 11 gennaio 2017 e del D.M. 28 dicembre 2012, a eccezione dei progetti di valutazione standardizzata di cui all’art. 4 dell’Allegato A delle linee guida EEN 9/11 dell’ARERA, al termine della vita utile del progetto, il soggetto proponente può presentare un’ulteriore richiesta di rendicontazione avente un periodo di monitoraggio pari ai giorni rientranti nel periodo dell’emergenza sanitaria.
Qualora i titoli di efficienza energetica derivanti da tale ulteriore rendicontazione siano superiori a quelli rendicontati durante il periodo emergenziale, il GSE riconosce esclusivamente i titoli di efficienza energetica eccedenti.
In allegato i dettagli dei termini previsti per ciascun procedimento.