Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il DM “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 (cd. certificati bianchi)” che riforma il meccanismo dei certificati bianchi apportando importanti modifiche al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018.

Tra le novità segnaliamo, in particolare:

  1. La riduzione degli obiettivi quantitativi nazionali e dei relativi obblighi per il periodo 2021-2024.
  2. L’ammissione, come possibili soggetti titolari di progetto, dei raggruppamenti temporanei di impresa e delle associazioni temporanee di impresa. A tal fine la norma prevede che venga conferito ad una delle imprese, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti. Analoga possibilità per i raggruppamenti tra enti pubblici territoriali. In tal caso è obbligo del raggruppamento individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti.
  3. L’aggiornamento dell’elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata con l’indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei certificati bianchi (Tabella 1 dell’Allegato 2).
  4. L’esclusione dal sistema dei certificati bianchi per i progetti di efficienza energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell’art. 8, comma 3 del DLgs 102/2014 che generano risparmi addizionali.
  5. L’introduzione di un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso che dovrà essere definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, entro il 31 dicembre 2021.
  6. Una significativa revisione della procedura di valutazione dei progetti da parte del GSE con la previsione che il Gestore possa richiedere, per una sola volta, al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. È comunque fatta salva la facoltà del proponente di fornire ulteriori informazioni integrative a supporto dell’istanza. In ogni caso, la valutazione si conclude entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni integrative, ovvero 45 giorni per le schede di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.
  7. Ripristinata la cumulabilità con i crediti di imposta per tutti i progetti presentati a decorrere dal 1° gennaio 2020,  per quanto nella misura del 50%.
  8. Riduzione dall’attuale 30% al 20% della soglia di TEE che il soggetto obbligato deve avere sul proprio conto proprietà perché possa beneficiare dei certificati virtuali.
  9. La predisposizione da parte del GSE, in collaborazione con Enea e RSE, di nuove schede di progetto a consuntivo per progetti nei settori civile e dei trasporti, nonché per progetti riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, impianti di produzione di aria compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti.
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