Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, cosiddetto decreto legge semplificazioni.

L’art. 33 introduce alcune misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e la rigenerazione urbana intervenendo sull’art. 119 del decreto Rilancio che, come noto, ha introdotto la detrazione fiscale del Superbonus 110%.

In particolare il decreto legge semplificazioni prevede:

l’estensione del superbonus 110% agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche previsti dall’art. 16 bis comma 1 lettera e) del Testo unico di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”;

l’estensione del superbonus 110% alle case di cura, agli ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti, cioè agli immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. In particolare:

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico (di cui ai commi 1,2,3,3bis,4,4bis,5,6,7,8) e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare  dell’Agenzia delle Entrate (art. 120-sexiesdecies del DLgs 385/93), per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. Siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è ammesso purché il contratto sia regolarmente registrato in data anteriore al 1 giugno 2021.

– che per l’accesso al Superbonus 110%, al pari delle altre agevolazioni fiscali, è sufficiente presentare una Cila, Comunicazione di inizio lavori asseverata, che non richiede la verifica di doppia conformità e l’attestazione dello stato legittimo.

In particolare, per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967 devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Pertanto restano esclusi dal beneficio gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario.

Per gli immobili precedenti, deve essere attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Le cause di decadenza del beneficio fiscale sono:
a) mancata presentazione della Cila;
b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.

La norma precisa infine che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento» ossia l’accesso al Superbonus non costituisce condono o sanatoria degli abusi eventualmente realizzati sull’immobile.

Di seguito il nuovo comma 13-ter:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del dpr 380/2001. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’ art. 49 del dpr 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
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