Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono state previste alcune modifiche all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prorogano la misura del superbonus 110% per condomini e istituti autonomi case popolari (IACP).
In particolare,
– per gli interventi effettuati dagli IACP, il superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023. Qualora alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
– per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
– per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.