Ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione del rapporto di lavoro incentivato, previsto dall’articolo 14 comma 3, del Dl n. 104/2020 – convertito con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 è sufficiente la sottoscrizione dello stesso anche da parte di una sola dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e l’adesione del lavoratore interessato.

Il chiarimento è contenuto nel messaggio Inps n. 689/2021 (allegato) e si è reso necessario in quanto alcune strutture territoriali avevano respinto le domande di acceso alla Naspi pur in presenza di un accordo collettivo sottoscritto da una sola organizzazione sindacale anche se comparativamente rappresentativa a livello nazionale.

Da ultimo l’Inps ricorda che l’adesione del lavoratore costituisce la condizione per il suo accesso alla Naspi, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal Dlgs n. 22/2015.

Condividi l'articolo