Sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021 contenente importanti novità in materia di detrazioni fiscali.

Tra le principali novità segnaliamo la proroga al 31 dicembre 2021 dei seguenti bonus:

Viene introdotto per il 2021 un nuovo bonus idrico di 1.000 euro per le persone fisiche residenti in Italia che effettuino interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare tale beneficio è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Entro la fine di febbraio è atteso uno specifico decreto del ministero dell’ambiente che dovrà stabilire le modalità e i termini per l’erogazione del bonus.

Per quanto concerne il superbonus 110% di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio, la Legge di Bilancio ne proroga la vigenza fino al 30 giugno 2022 con la previsione che la parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate annuali di pari importo anziché in 5. In aggiunta vengono prorogate al 2022 anche le relative opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’art. 121 del sopramenzionato Decreto Legge.

In particolare:

– Gli istituti autonomi case popolari possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e laddove, alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione dovrà essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

– I condomini possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 qualora alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

La Legge di Bilancio prevede inoltre, ai fini dell’accesso alla detrazione del superbonus 110%, che:

–  possano rientrare anche gli interventi per la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;

un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

– sono compresi anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Condividi l'articolo