Con la Deliberazione 22 dicembre 2020 n. 581 l’ARERA dà attuazione alle disposizioni del Decreto-Legge 34/20, coordinato con la Legge di conversione 77/20, in materia di impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus.
Come noto, l’articolo 119 del decreto-legge 34/20 prevede:
– al comma 5, che, per l’installazione su edifici di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al d.P.R. 412/93, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, spetta, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% , fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, fermo restando l’obbligo che l’installazione degli impianti fotovoltaici sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi previsti al comma 1 o 4 del medesimo articolo 119. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al d.P.R. 380/01 (rispettivamente, “interventi di ristrutturazione edilizia”, “interventi di nuova costruzione” e “interventi di ristrutturazione urbanistica”), il predetto limite di spesa è ridotto a 1.600 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico;
– al comma 6, che il Superbonus è riconosciuto anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati con il Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo dei sistemi di accumulo;
– al comma 7, che il Superbonus di cui ai predetti commi 5 e 6 è subordinato alla cessione in favore del GSE, secondo le modalità previste per il ritiro dedicato (attualmente regolato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A), dell’energia elettrica non autoconsumata in sito ovvero non condivisa, ai sensi dell’articolo 42-bis del 3 decreto-legge 162/19, per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/11 e gli incentivi per lo scambio sul posto (attualmente regolato dalla deliberazione 570/2012/R/efr e dal relativo Testo Integrato Scambio sul Posto) di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 91/14. Inoltre, con il decreto previsto dal comma 9 del predetto articolo 42 del decreto-legge 162/19, il Ministro dello Sviluppo Economico individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia elettrica condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del medesimo comma 7;
– al comma 16-bis, che l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni previste dall’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili gestiti dai soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al predetto articolo 42-bis del decreto legge 162/19 si applica fino alla soglia di potenza pari a 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 €;
– al comma 16-ter, che le disposizioni previste dal predetto comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di produzione di cui al predetto comma 16-bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 € riferito all’intero impianto di produzione.
Tuttavia il vigente quadro regolatorio e gli attuali criteri per la costituzione delle UP previsti nel Capitolo 4 del Codice di rete di Terna, nonché le vigenti procedure previste dal sistema GAUDÌ ai fini della corretta individuazione e definizione delle sezioni degli impianti di produzione di energia elettrica e delle UP, non permettono la piena attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 119 del decreto-legge 34/20, ivi inclusa la necessità di permettere ai potenziamenti l’accesso alle predette discipline senza penalizzare o dovere modificare il regime incentivante o commerciale della sezione esistente dell’impianto di produzione oggetto di potenziamento. Inoltre il vigente quadro regolatorio non permette l’accesso al servizio di scambio sul posto solo per una parte dell’impianto di produzione (identificata con una o più UP dedicate).
Con la Deliberazione 22 dicembre 2020 581/2020/R/EEL l’ARERA dà pertanto mandato a Terna affinché modifichi i criteri per l’individuazione delle UP di cui al Capitolo 4 del Codice di rete con l’obiettivo di permettere che ciascuna sezione di un impianto di produzione in grado di funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto di produzione e di essere misurata autonomamente, possa costituire un’UP.
A tal fine Terna può mantenere i vincoli operativi attualmente vigenti e previsti dal Capitolo 4 del Codice di rete che non risultano di ostacolo alla piena attuazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di Superbonus, di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità di energia rinnovabile.