Il DL n. 125/2020 (in allegato), in vigore da oggi, ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza da COVID-19 e ha esteso la vigenza di alcune disposizioni legislative legate al perdurare dello stesso.
Il riferimento è, in particolare, a:
- il DL n. 19/2020, che consente l’adozione delle misure di contenimento, mediante DPCM, ordinanza del Ministro della salute e, nelle more dell’adozione di tali atti e con efficacia limitata fino a tale momento, mediante provvedimenti urgenti regionali. Nell’ambito di tale provvedimento, il nuovo DL ha anche introdotto tra le misure di contenimento adottabili, la possibilità di disporre l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in tutti i luoghi all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, fatti salvi i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande;
- il DL n. 33/2020 che, tra l’altro, contiene misure sulla limitazione della circolazione infra-regionale, interregionale e da e verso l’estero, sui Protocolli e sulle Linee Guida di sicurezza anti-contagio per l’esercizio delle attività economiche e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di contenimento. Nell’ambito di tale provvedimento, il nuovo DL è anche intervenuto sulla facoltà delle Regioni di disporre misure di contenimento derogatorie a quelle nazionali, confermando la possibilità di introdurre misure maggiormente restrittive e subordinando la previsione di quelle ampliative all’intesa con il Ministro della salute;
- il DL n. 83/2020, contenete la prima proroga dello stato di emergenza e l’individuazione delle specifiche misure, adottate durante lo stato di emergenza e che rimangono in vigore per tutta la sua durata (allegato 1 del DL n. 83/2020). Nell’ambito di tale provvedimento, il nuovo DL ha aggiornato l’allegato 1, confermando, tra l’altro, la vigenza, estesa tuttavia solo fino al 31 dicembre 2020, dell’art. 90 del DL n. 34/2020 sul lavoro agile (comma 1, secondo periodo e commi 3 e 4) e dell’art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020 sulla produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, nonchè inserendo tra le misure prorogate al 31 dicembre 2020, tra l’altro, l’art. 106 del DL n. 18/2020 sullo svolgimento delle assemblee societarie.
Inoltre, il nuovo DL:
- ha esteso al 31 ottobre 2020 i termini dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga differiti al 31 agosto e al 30 settembre dall’art. 1, co. 9 e 10 del DL Agosto (DL n. 104/2020);
- nelle more dell’adozione di un nuovo DPCM di contenimento e comunque non oltre il 15 ottobre pv, ha disposto la ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 che, a sua volta, aveva prorogato il DPCM 7 agosto 2020 e ha introdotto l’obbligo di possedere dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in tutti i luoghi all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, fatti salvi i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande.