Il 16 settembre 2020 è entrata in vigore la legge 1 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto “Semplificazioni”).
Di seguito si riportano le principali novità in materia di efficienza energetica.
Semplificazioni in materia edilizia (art. 10)
L’art. 10 apporta diverse modifiche e integrazioni al Testo unico sull’edilizia (Dpr 380/2001) tra cui le definizioni degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
In particolare, risultano ricompresi nell’ambito degli interventi di ristrutturazione anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico“.
Superbonus 110% (art. 10 comma 3)
Il provvedimento introduce la possibilità, per il singolo condomino, di realizzare a proprie spese interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e interventi di cui all’art. 119 del decreto 34/2020 agevolati con la misura del superbonus 110%, “anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile”.
Semplificazione iter autorizzativi impianti FER (art. 56)
Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale deve avere ad oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto.
Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di inizio lavori asseverata gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20%;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
Con la suddetta modalità, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali , nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.
I suddetti interventi possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione: in tal caso l’incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all’articolo 30 del DM 23 giugno 2016 è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato.
Per quanto riguarda l’accumulo, la Legge di conversione del Decreto Semplificazioni prevede che, al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il provvedimento introduce inoltre due importanti eccezioni alla norma che vieta l’accesso agli incentivi FER per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole prevedendo che tale divieto non riguarda:
– impianti fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come “siti di interesse nazionale”;
– impianti fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cavi o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per le quali sia attestato il completamento delle attività di recupero e rispristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio.
Infine la Legge 120/2020 differisce dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile presentare all’Agenzia delle entrate la comunicazione per sanare l’incompatibilità tra la detassazione per investimenti ambientali, prevista dalla “Tremonti ambiente”, con le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto energia.
Certificati Bianchi (art. 56 commi 7 e 8)
La Legge di conversione del Decreto Semplificazioni modifica l’art. 42 comma 3 del Decreto Legislativo 28/2011 stabilendo che la decadenza dagli incentivi possa avvenire solo in presenza delle condizioni dell’annullamento d’ufficio, di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990.
Questo dovrebbe consentire la riammissione dei progetti di efficientamento energetico colpiti dai provvedimenti di annullamento del Gestore dopo il termine generale di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela.
Semplificazione per i punti e le stazioni di ricarica di veicoli elettrici (art. 57)
La Legge di conversione del Decreto Semplificazioni semplifica le norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
Tra le diverse disposizioni il provvedimento specifica che la ricarica del veicolo elettrico all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica così come su strade private non aperte all’uso pubblico è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.