L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in presenza di determinate condizioni, ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. Superbonus).

Inoltre, l’articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto che per i suddetti interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Pertanto, con il provvedimento 8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni devono comunicare all’Agenzia delle entrate le opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio.

Come noto, i soggetti beneficiari possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In entrambi i casi l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.  

Limitatamente all’opzione b), l’Agenzia precisa che la stessa può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Il contributo sotto forma di sconto, di cui alla lettera a), è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il credito d’imposta di cui alla lettera b), è pari alla detrazione spettante, il cui importo è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

L’esercizio delle suddette opzioni (a) oppure b)), sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello allegato, esclusivamente in via telematica a decorrere dal 15 ottobre 2020. La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici deve essere inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato.

Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata:

– dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la Comunicazione deve essere inviata esclusivamente da tale soggetto;

– dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La comunicazione relativa a tale cessione deve avvenire esclusivamente, a pena d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente.

Controlli

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Alleghiamo infine anche la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce primi chiarimenti sulla detrazione del 110% e sulla opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

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